Perché nel rogito mi viene richiesto di inserire il domicilio a Milano se risiedo in Svizzera?
L’art. 51 n. 3 della Legge notarile richiede nell’atto di compravendita l’indicazione di domicilio o residenza delle parti, quindi nel caso di specie anche quella estera; tuttavia tra gli adempimenti connessi alla conclusione di un contratto di trasferimento immobiliare, vi è la presentazione all’Agenzia della Entrate della richiesta di registrazione (Modello 69), la quale reca espressamente l’indicazione Domicilio fiscale: CAP e Comune, che va quindi ugualmente citato in atto.
Ai sensi dell’art. 58 del DPR 600 del 1973 le persone fisiche “non residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.” Tuttavia, come precisa l’Agenzia delle Entrate, i cittadini italiani considerati residenti all’estero, avendo trasferito la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati nel DM 4 maggio 1999, tra i quali figura anche la Svizzera, hanno domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia. In questo senso, è corretto fare riferimento al Comune di Milano, in quanto comune di ultima residenza dei coniugi; ma ai sensi dell’ art. 60 del citato DPR, in tema di notificazione di avvisi o di altri atti, l’elezione di domicilio deve avvenire “presso una persona fisica o un ufficio”