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Donazioni
Mia nonna vive in affitto in un immobile dell'IACP. Avrebbe la possibilità di riscattarlo ma non la disponibilità economica. Vorrei aiutarla e comprare la casa per lei ma naturalmente non posso intestarla a me perchè ha diritto di acquisto solo lei a cui è stata assegnata e che la abita da anni.

Come potrei aiutarla ma allo stesso tempo essere tutelato? Ho letto in qualche ricerca su internet che un atto di donazione o vendita fittizia potrebbero non bastare poichè potrebbero essere, un domani, impugnati da eventuali eredi.


L'unico modo per consentire alla nonna l'acquisto dell'abitazione consiste nel fornirle la necessaria provvista di denaro.

Ora, se questo denaro intende regalarlo, rinunciando cioè a chiederne la restituzione in futuro, potrà effettuarne la donazione alla nonna, da perfezionarsi con atto notarile (art. 769 cod. civ.), oppure potrà provvedere al pagamento del prezzo direttamente al venditore (art. 1180 cod. civ.). Nel primo caso si tratterà di donazione diretta del denaro, e l’atto notarile sarà soggetto, secondo la prevalente interpretazione dell’agenzia delle entrate di Milano, ad imposta fissa di registro di 168 euro e presumibilmente sarà esente dall’ imposta di donazione (che si paga per importi superiori ad un milione di euro); nel secondo caso, si tratterà invece di donazione indiretta dell’immobile, e l’operazione non richiederà particolari formalità, né sarà soggetta ad alcuna imposta.

Se intende assicurarsi la possibilità di riavere l’importo versato dovrà invece formalizzare con la nonna un contratto di mutuo, o un riconoscimento di debito, con cui la nonna si impegna alla restituzione nei termini e con le modalità concordate e con l’eventuale previsione di un interesse. L’impegno della nonna, al suo decesso, dovrà essere rispettato anche dai suoi eredi. La scrittura privata dovrà essere registrata ed assoggettata ad imposta proporzionale di registro, a meno che il contratto venga perfezionato “per corrispondenza”, cioè su documenti separati (art. 9 tariffa parte prima e art. 1 lett a tariffa parte seconda, D.p.r. 26 aprile 1986 n.131) ; in tal caso la registrazione sarà dovuta soltanto in caso d’uso (art. 6 D.p.r. 26 aprile 1986 n.131), ove cioè sia necessario farlo valere in giudizio per inadempimento della nonna o dei suoi eredi.







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