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Agevolazioni fiscali
Premesso che abito in una casa di proprietà di mia moglie e che ho intestato, nel medesimo comune, una casa al 50% con la stessa, nel caso che costruisca un appartamento in un altro comune ho diritto all'agevolazione IVA al 4%?

Inoltre una volta presa la residenza nel comune dove ho costruito la nuova casa se dopo uno o due anni cambio residenza (torno con mia moglie) l'agevolazione che ho avuto la perdo totalmente o in percentuale al periodo in cui ho risieduto nella nuova casa



E’ importante verificare se in occasione dell’acquisto dell’immobile in comproprietà con la moglie, o di altre abitazioni di cui sia proprietario, ha già goduto delle agevolazioni per la prima casa; in tal caso, finché permane la proprietà, non potrà chiederle nuovamente.

Nel caso in cui, invece, dette agevolazioni non siano mai state richieste, la circostanza di essere contitolare col coniuge di un’abitazione non preclude la possibilità di poterne usufruire in relazione ad altra unità abitativa situata in diverso comune; e ciò sia nel caso in cui intenda acquistare dal costruttore il nuovo appartamento, ancorché non ultimato, sia nel caso in cui su area già di sua proprietà intenda commetterne in appalto ad un’impresa edile i lavori di costruzione, purché, in quest’ultimo caso, il fabbricato di cui fa parte l’appartamento realizzato abbia natura prevalentemente abitativa e per non più del 25% commerciale, ai sensi della cosiddetta “legge Tupini”.

In ogni caso sarà dovuta l’IVA con l’aliquota agevolata del 4% (in luogo del 10 e in alcuni casi del 20%), purché si tratti di abitazione non di lusso e trasferisca la residenza nel comune in cui è situato l’immobile entro 18 mesi, salvo il caso in cui ivi svolga la propria attività.

La legge non prevede l’obbligo di mantenere la residenza per un periodo determinato; è tuttavia prudente evitare il trasferimento nei primi tre anni, termine oltre il quale si ritiene che l’agenzia delle entrate non possa più procedere ad accertamento; non mancano infatti sentenze, anche della Suprema Corte, che hanno sancito la decadenza dai benefici, con l’irrogazione delle relative sanzioni, nel caso in cui alcuni dei requisiti richiesti fossero venuti meno entro il suddetto termine, e senza sconti per il periodo in cui esistevano.

Infine, ove intenda provvedere direttamente, anche in economia, alla costruzione dell’abitazione, l’aliquota del 4% sull’acquisto dei soli beni finiti a tal fine forniti (quelli cioè che successivamente all’impiego per la costruzione non perdono la loro individualità), ed escluse le materie prime e semilavorate (come cemento o laterizi), sarà riconosciuta a prescindere dalle circostanze sopra indicate, purché l’appartamento realizzato faccia parte di un fabbricato avente i requisiti previsti dalla citata “legge Tupini”.
 

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